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Condizioni generali

LE NOSTRE CG

Condi­zioni gene­rali di POS TUNING GmbH
(Versione: 29/04/2011)

1. Appli­ca­zione delle condi­zioni gene­rali

1.1 Ai sensi dell’art. 310 I del BGB (Codice Civile Tedesco), le presenti condi­zioni gene­rali si appli­cano a tutte le forni­ture, pres­ta­zioni e offerte di POS TUNING GmbH (di seguito in breve: POS).

1.2 Se offerte, conferme d’ordine o altre lettere della parte contraente fanno rife­ri­mento a condi­zioni proprie, queste vengono espres­sa­mente rifi­utate. Questo vale anche se le pres­ta­zioni vengono fornite alla parte contraente in conside­ra­zione di condi­zioni contrastanti o diver­genti della parte contraente.

1.3 Questi termini e condi­zioni si appli­cano anche a tutti i cont­ratti futuri senza ulte­riori accordi espli­citi.

1.4 La lingua del cont­ratto è il tedesco. In caso di dichia­ra­zioni multi­l­in­gue, la natura e la portata del servi­zio saranno deter­mi­nate, in caso di dubbio, esclu­si­v­a­mente a partire dal testo tedesco.

2. Stipula del cont­ratto

2.1 Il cont­ratto si ritiene concluso con l’accettazione scritta di un’offerta, la firma di un cont­ratto o la conferma scritta di un ordine da parte di POS.

2.2 Qual­si­asi altro accordo o clau­sola acces­so­ria stipu­lata tra le parti per l’esecuzione del cont­ratto deve, in linea di prin­ci­pio, essere stipu­lato per iscritto. Gli accordi verbali devono essere dimostrati dalla parte che vi fa affi­da­mento.

2.3 Nella misura in cui POS si avvalga di terzi per la forni­tura dei servizi offerti, questi non diven­tano parte contraente a meno che ciò non sia espres­sa­mente indi­cato per iscritto.

3. Oggetto della prestazione/Trasferimento del rischio

3.1 Il cont­ratto esis­tente ai sensi del punto 2.1 defi­nisce in modo vinco­lante l’oggetto e la portata della pres­ta­zione.

3.2 Senza un altro accordo, tutte le pres­ta­zioni di POS sono effet­tuate franco fabbrica.

3.3 Il costo dell’imballaggio per il tras­porto, del tras­porto e di un’eventuale assi­cu­ra­zione per il tras­porto concordata è a carico della parte contraente.

3.4 Se la merce viene spedita su richiesta della parte contraente, il rischio di perdita acci­den­tale o di dete­riora­mento acci­den­tale della merce passa al part­ner cont­rat­tuale al momento della spedi­zione, al più tardi nel momento in cui lascia lo stabilimento/magazzino. Ciò si applica indi­pen­den­te­mente dal fatto che la merce venga spedita dal luogo di paga­mento o da chi sostiene le spese di tras­porto.

3.5 Gli imballaggi per il tras­porto e tutti gli altri imballaggi conformi alle norme sugli imballaggi non saranno riti­rati, ad ecce­zione dei pallet di scam­bio. La parte cont­rat­tuale è responsa­bile dello smal­ti­mento dell’imballaggio.

3.6 Se la parte contraente intende deter­minare o influ­en­zare la scelta del traspor­tatore o delle condi­zioni di tras­porto (ordine di routing), deve noti­fi­carlo a POS al momento della conclu­sione del cont­ratto.

3.7 I vizi non signi­fi­ca­tivi non giusti­fi­cano il rifi­uto del prodotto. Le consegne parziali sono ammesse e accett­ate come adem­pi­mento parziale della parte contraente.

3.8 Le piccole diffe­renze rispetto alla quan­tità ordi­nata sono previste dal cont­ratto per quanto riguarda la portata della pres­ta­zione. In ogni caso, la diffe­renza non deve super­are il 10%. L’importo della fattura viene aumen­tato o ridotto di conse­guenza.

4. Prezzi e ritardi nell’accettazione

4.1 La consegna sarà sempre fattu­rata ai prezzi in euro validi al momento della conclu­sione del cont­ratto e sarà soggetta all’imposta sul valore aggiunto valida il giorno della pres­ta­zione. Se la pres­ta­zione ha luogo più di quat­tro mesi dopo la conclu­sione del cont­ratto e questo si basa su circos­tanze della sfera del part­ner cont­rat­tuale, i prezzi validi il giorno della pres­ta­zione sono usati come base.

4.2 In caso di dubbio, il prezzo si rife­risce esclu­si­v­a­mente all’ambito concordato per iscritto, in caso del corretto svol­gi­mento. I costi aggiun­tivi che si basano su circos­tanze di cui POS non è responsa­bile saranno adde­bi­tati sepa­ra­ta­mente. Ciò vale in parti­co­lare per le consegne succes­sive, parziali o a chiamata richieste dal part­ner cont­rat­tuale, per i lavori prepa­ra­tori e le prove su richiesta del cliente, nonché per l’imballaggio, la consegna e l’assicurazione della merce a regola d’arte.

4.3 Se la parte contraente non accetta la consegna che gli viene offerta, è in ritardo di accet­ta­zione. Ciò vale anche se la merce gli viene offerta verbal­mente da POS e la parte contraente aveva prece­den­te­mente dichia­rato il suo rifi­uto di accet­tare la merce. Un’offerta della merce è neces­sa­ria per POS se viene omesso un atto di coope­ra­zione dovuto dalla parte contraente o se circos­tanze altri­menti attri­bui­bili alla sfera di influ­enza della parte contraente non si veri­fi­cano in tempo utile prima della data di consegna concordata.

4.4 Durante il peri­odo di ritardo, la responsa­bi­lità di POS è limi­tata ad un’intenzionalità e ad una negli­genza grave, mentre il rischio è tras­fe­rito alla parte contraente. In questo caso, POS ha il diritto di chie­dere il rimborso delle spese supple­men­tari deri­vanti dal ritardo nell’accettazione. Ciò comprende, in parti­co­lare, i costi di magazz­in­ag­gio, che vengono appli­cati quoti­dia­na­mente a tassi commer­ciali. Le parti possono dimostrare che l’importo è supe­riore o infe­riore.

4.5 Dopo un preav­viso, POS può vendere i beni per conto della parte contraente sul mercato libero attra­verso un inter­me­dia­rio commer­ciale pubbli­ca­mente auto­riz­zato o farli mettere all’asta da una persona auto­riz­zata a tenere aste pubbli­che. Per tutti gli altri aspetti, si appli­cano le dispo­si­zioni di legge.

5. Condi­zioni di paga­mento

5.1 Il paga­mento deve essere effet­tuato non appena POS ha effet­tuato il servi­zio in modo corretto, al più tardi al raggi­ungi­mento dell’obiettivo di paga­mento concordato. Lo sconto è concesso solo in caso di espli­cito accordo scritto.

5.2 Se un termine di paga­mento non è stato espli­ci­ta­mente conven­uto, il ritardo si veri­fica entro 30 giorni dal rice­vi­mento della fattura da parte della contraente. Ai fini del calcolo dell’inizio del ritardo, la fattura si considera rice­vuta dalla parte contraente 3 giorni dopo l’invio della fattura. L’onere della prova per la spedi­zione è a carico di POS.

5.3 In caso di ritardo, la parte contraente è tenuta a risar­cire i danni subiti. Qual­ora non sia dimostrato un danno maggiore, l’importo della fattura deve essere remu­ne­rato a un tasso supe­riore dell’8% al tasso di base della BCE. In caso di ritardo, POS ha il diritto di cessare tutte le atti­vità in corso. Allo scadere di un ulte­riore termine di paga­mento, POS ha anche il diritto di rece­dere dal cont­ratto e di chie­dere il risar­ci­mento dei danni per inadem­pi­mento.

5.4 In linea di prin­ci­pio, il paga­mento deve essere effet­tuato in euro in contanti o meno. Il depo­sito di cambiali, assegni o accet­ta­zioni è ammesso come paga­mento solo dopo l’accreditamento sul conto di POS.

5.5 Sono escluse la ritenuta o la compen­sa­zione, a meno che il credito che deve essere compen­sato non sia incon­test­ato o accer­tato con sentenza passata in giudi­cato.

6. Durata della pres­ta­zione

6.1 La data di consegna concordata è conside­rata rispett­ata, la predis­po­si­zione per la presa in consegna è avve­nuta o la merce è stata conseg­nata al traspor­tatore. I ritardi nel tras­porto delle merci non sono impu­ta­bili a POS. Un acquisto a prezzo fisso ai sensi dell’art. 376 del Codice commer­ciale tedesco (HGB) è conside­rato esis­tente solo se il cliente fa espres­sa­mente presente di non essere più inter­es­sato alla forni­tura dopo la scadenza del termine di consegna o se la parte contraente dimos­tra che ciò avrebbe dovuto essere rico­no­sci­uto dal punto di vista di POS a causa di circos­tanze evidenti.

6.2 Le date di consegna o di comple­ta­mento concordate perdono la loro vali­dità se le appro­va­zioni, le libera­to­rie, i docu­menti o altri mate­riali che devono essere forniti dal part­ner cont­rat­tuale e neces­sari per l’attuazione non arri­vano a POS in tempo utile. POS non risponde di ritardi nella consegna o nei termini di esecu­zi­one causati dalla parte contraente o dovuti a inci­denti, forza maggiore o scio­peri, né dà diritto al part­ner cont­rat­tuale di rece­dere dal cont­ratto. In questo caso, la parte contraente di fa carico di tutti i danni deri­vanti dal ritardo.

6.3 POS è responsa­bile per il ritardo e l’impossibilità in confor­mità con le dispo­si­zioni di legge, comprese le norme diver­genti sul risar­ci­mento dei danni in confor­mità con le presenti Condi­zioni. Il risar­ci­mento per il ritardo è limi­tato al danno preve­di­bile fino a un importo dello 0,5% del valore dell’ordine per ogni giorno di ritardo, tutta­via fino a un massimo del 5%.

7. Garan­zia per vizi

7.1 Se l’acquisto è una tran­sa­zione commer­ciale per entrambe le parti, la parte contraente deve ispe­zio­nare la merce al momento del rice­vi­mento, nella misura in cui ciò sia fatti­bile nel corso dell’ordinaria ammi­nis­tra­zione, e, se si mani­festa un difetto, comu­ni­carlo imme­dia­ta­mente a POS. In caso di mancata noti­fica da parte della parte contraente, il prodotto si considera auto­riz­zato, a meno che non si tratti di un difetto che non sia stato indi­vi­duato durante l’ispezione. In tutti gli altri aspetti si appli­cano gli artt. 377 e seguenti del Codice commer­ciale tedesco (HGB).

7.2. POS ripa­rerà o, a sua scelta, sosti­tuirà tutte quelle parti per le quali il Part­ner Cont­rat­tuale dimos­tri entro il peri­odo di garan­zia che sono difet­tose a causa di una circos­tanza veri­fi­ca­tasi prima del tras­fe­ri­mento del rischio. Se la parte contraente non dà a POS la possi­bi­lità di convin­cersi del difetto, in parti­co­lare se non mette imme­dia­ta­mente a dispo­si­zione, su richiesta, la merce rifi­utata o campioni della stessa sul luogo di adem­pi­mento, tutti i diritti di garan­zia per difetti deca­dono. Se la pres­ta­zione supple­men­tare o l’eliminazione dei difetti fallisce due volte, l’acquirente ha il diritto di chie­dere, a sua discrezione, una ridu­zi­one del compenso o la rescis­sione del cont­ratto.

7.3 A meno che POS non abbia speci­fi­cato altri peri­odi di garan­zia, i reclami basati su difetti nella consegna della merce cadono in prescri­zione 12 mesi dopo il tras­fe­ri­mento del rischio.

7.4 Non esis­tono ulte­riori riven­dica­zioni, i diritti di risar­ci­mento danni dovuti alla garan­zia per i difetti esis­tono solo nell’ambito di queste condi­zioni gene­rali.

8. Risar­ci­mento danni

8.1 POS risponde delle viola­zioni cont­rat­tuali che comportano lesioni alla vita, all’incolumità fisica o alla salute, nonché dei danni soggetti a responsa­bi­lità ai sensi della legge sulla responsa­bi­lità del prodotto in confor­mità alle dispo­si­zioni di legge. POS risponde di altre viola­zioni degli obblighi, compresi i danni conse­guenti causati da un difetto, solo nell’ambito delle dispo­si­zioni di legge e con riserva di ulte­riori dispo­si­zioni in caso di dolo o colpa grave.

8.2 POS risponde anche dei danni, compresi i danni conse­guenti causati da un difetto, in caso di negli­genza lieve per la viola­zione di un obbligo cont­rat­tuale che si rife­risce alla pres­ta­zione prin­ci­pale, che deter­mina essen­zi­al­mente lo scopo del cont­ratto o che rende possi­bile l’esecuzione del cont­ratto in primo luogo. In questi casi, tutta­via, la richiesta di risar­ci­mento è limi­tata al danno preve­di­bile al momento della conclu­sione del cont­ratto fino all’importo del valore dell’ordine.

8.3 Nella misura in cui la responsa­bi­lità di POS sia limi­tata, ciò vale anche per la responsa­bi­lità perso­nale dei dipen­denti o di altri lavora­tori, nonché dei rappre­sen­tanti o degli ausi­liari.

9. Arti­coli forniti

9.1 In nessun caso POS è responsa­bile dei difetti degli arti­coli forniti dalla parte contraente.

9.2 Il mate­riale che deve essere fornito dalla parte contraente deve essere conseg­nato franco consegna e libero da qual­si­asi diritto di terzi. POS non ha l’obbligo di ispe­zio­nare la merce per assi­cur­arsi che sia priva di difetti e in buone condi­zioni. I beni di terzi sono imma­gazz­inati non assi­cu­rati a rischio del proprie­ta­rio. Qual­si­asi assi­cu­ra­zione neces­sa­ria deve essere stipu­lata dal proprie­ta­rio.

10. Riserva di proprietà

10.1 POS conserva la proprietà della merce conseg­nata fino al completo paga­mento. La riserva di proprietà vale anche fino all’adempimento di tutti i crediti, compresi quelli futuri e condi­zio­nati, deri­vanti dal rapporto d’affari, tra POS e la parte contraente.

10.2 La parte contraente non ha il diritto di tras­fer­ire la proprietà dei beni a titolo di garan­zia o di dare in pegno i beni, ma ha il diritto di vendere i beni con riserva di proprietà nel corso dell’ordinaria ammi­nis­tra­zione. La parte contraente cede a POS i diritti che ne deri­vano nei confronti dei suoi part­ner commer­ciali. La parte contraente si riserva la proprietà condi­zio­nale della merce che gli spetta nei confronti dei suoi clienti fino a quando questi ultimi non abbiano pagato inter­amente il prezzo d’acquisto. Su richiesta di POS, comu­nica ai debi­tori i crediti ceduti.

10.3 Se la merce viene trat­tata o lavorata dalla parte contraente, la riserva di proprietà si estende anche a tutto il nuovo oggetto. POS acqui­sisce la compro­prietà della frazione corrispon­dente al rapporto tra il valore della sua merce e quello della merce conseg­nata dalla parte contraente. In questo caso, la parte dei crediti deri­vanti dalla vendita asseg­nata a POS sarà misu­rata in base a questa frazione.

10.4 POS può noti­fi­care la cessione ai debi­tori e ha il diritto di far valere la riserva di proprietà senza rece­dere dal cont­ratto.

10.5. Se il valore di tutte le garan­zie esis­tenti per la parte contraente supera i crediti esis­tenti di oltre il 10% su base conti­nua­tiva, POS, a sua discrezione, svin­co­lerà le garan­zie su richiesta della parte contraente.

11. Modi­fica della base giuridica/Conseguenze giuri­di­che

11.1 Se le circos­tanze essen­ziali in cui il servi­zio deve essere fornito cambiano in seguito e se l’importanza econo­mica o il conten­uto del servi­zio è irra­gio­ne­vol­mente cambiato per entrambe le parti, o se ciò comporta effetti così signi­fi­ca­tivi sul funzio­na­mento di POS che l’adesione al cont­ratto origi­nale è irra­gio­ne­vole, è possi­bile richie­dere un adegu­a­mento del cont­ratto.

11.2 Se un adegu­a­mento non è possi­bile o se l’esecuzione dell’ordine diventa succes­si­v­a­mente impos­si­bile, le parti possono rece­dere dal cont­ratto. Non sussis­tono richieste di risar­ci­mento danni della parte contraente a causa di un tale recesso.

11.3 Se la parte contraente presenta istanza di insol­venza o se POS viene a cono­scenza in altro modo di un sovra­in­de­bi­ta­mento o di un’insolvenza immi­nente, POS ha anche il diritto di rece­dere dal cont­ratto.

11.4 Se POS ha il diritto di rece­dere dal cont­ratto, POS può anche chie­dere il risar­ci­mento dei danni al posto della pres­ta­zione, a condi­zione che il motivo del recesso provenga dalla sfera della parte contraente, indi­pen­den­te­mente da chi ha dichia­rato il recesso.

11.5 La richiesta di risar­ci­mento danni in luogo della pres­ta­zione può essere fissata ad un tasso forfett­a­rio fino al 25% del prezzo d’acquisto concordato. POS o la contro­parte possono dimostrare che si è veri­fi­cato un danno maggiore o minore.

12. Diritti di proprietà intel­let­tuale e indus­triale, riser­va­tezza

12.1 Le infor­ma­zioni fornite alla parte contraente, così come i modelli, i disegni, le bozze e gli altri modelli, indi­pen­den­te­mente dal fatto che siano origi­nali o copie, riman­gono di proprietà di POS, sono soggetti al diritto d’autore o sono trat­tati in altro modo come segreti aziend­ali. Sono desti­nati esclu­si­v­a­mente all’uso proprio del cliente e non possono essere utiliz­zati per altri scopi, ripro­dotti o tras­messi a terzi o divul­gati in altro modo. Questo obbligo contin­uerà a sussis­tere anche dopo la cessa­zione del presente cont­ratto, nel qual caso i modelli dovranno essere resti­tuiti imme­dia­ta­mente. In caso di dubbio, il tras­fe­ri­mento di questi modelli in cambio di un paga­mento sarà fatto come remu­n­e­ra­zione per lo sforzo di crea­zione e non come conside­ra­zione per la conces­sione perma­nente di proprietà e/o diritti d’uso.

12.2 In caso di dubbio, POS concede alla parte contraente solo un diritto d’uso non esclu­sivo sulle solu­zi­oni da creare nell’ambito di un ordine. Un diritto esclu­sivo di utilizzo è concesso solo nella misura in cui sia indis­pensa­bile per l’esecuzione di un ordine. La portata del diritto esclu­sivo di utilizzo, compresa la limi­ta­zione tempo­rale e geogra­fica, è anche deter­mi­nata in base a ciò che è neces­sa­rio per l’adempimento dell’ordine di crea­zione sotto­stante. Il punto di partenza per la deter­mi­na­zione delle parti è ciò che è ogget­ti­va­mente previsto, tenendo conto degli obblighi nella rela­zione reciproca.

12.3 La parte contraente garan­tisce che tutti i mate­riali da essa forniti sono liberi da diritti di proprietà di terzi e, in parti­co­lare, che l’utilizzo di tali mate­riali non viola nessun brevetto, licenza o altri diritti di proprietà di terzi. La parte contraente esonera POS per le riven­dica­zioni di terzi deri­vanti da qual­si­asi viola­zione dei diritti di proprietà indus­triale, a meno che non possa evit­are i danni e tutti gli altri costi otten­endo una licenza. L’obbligo di esonero si rife­risce anche a tutte le spese sostenute da POS per o in rela­zione al reclamo da parte di terzi. Il peri­odo di prescri­zione per queste riven­dica­zioni è di dieci anni, a partire dalla conclu­sione del rispet­tivo cont­ratto.

13. Iden­ti­fi­ca­tivo nel proprio inter­esse

POS ha il diritto di utiliz­zare il contatto commer­ciale come rife­ri­mento per la propria presen­ta­zione pubbli­ci­ta­ria e di fare pubbli­cità nel proprio inter­esse realiz­zando progetti indi­vi­duali. Questo include il diritto di usare e pubbli­care foto e schizzi di proget­ta­zione di ordini compl­etati con successo come progetti di rife­ri­mento per nuovi clienti oppure su opus­coli e sul sito web. POS si riserva il diritto di apporre una nota del produt­tore e il numero di commis­sione sull’articolo conseg­nato.

14. Prescri­zione

Tutte le riven­dica­zioni contro POS cadono in prescri­zione nei confronti delle aziende ai sensi dell’art. 310, par. 1 del Codice civile tedesco (BGB), salvo promesse espli­cite o pubbli­ci­ta­rie, in linea di prin­ci­pio dopo un anno dall’inizio del peri­odo di prescri­zione ordi­na­rio dipen­dente dalla cono­scenza dell’art. 199 (1) del Codice civile tedesco (BGB). Inoltre, la prescri­zione si applica secondo le dispo­si­zioni di legge.

15. Luogo di pres­ta­zione e foro compe­tente

15.1 Il luogo di pres­ta­zione e di paga­mento è la sede di POS.

15.2 Il foro compe­tente esclu­sivo per le contro­ver­sie in mate­ria di assegni nelle tran­sa­zioni commer­ciali è il tribu­nale di prima istanza o distret­tuale di Biele­feld. Lo stesso vale se la parte contraente soddisfa i requi­siti dell’art. 38, par. 2 del ZPO (Codice tedesco di proce­dura civile) e non ha un foro compe­tente in Germa­nia.

15.3 Si applica esclu­si­v­a­mente al diritto tedesco, ad ecce­zione del diritto inter­na­zio­nale privato. Non si applica la Conven­zione delle Nazioni Unite sui cont­ratti di compra­ven­dita inter­na­zio­nale di merci (CISG).

16. Inef­fi­ca­cia delle clau­sole

Qual­ora una delle clau­sole di cui sopra è o diventa inef­fi­cace, le condi­zioni inef­fi­caci devono essere sosti­tuite da dispo­si­zioni che si avvicinano maggior­mente allo scopo econo­mico del cont­ratto, con la dovuta conside­ra­zione degli inter­essi di entrambe le parti.

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