Condizioni generali di
POS TUNING GmbH
(Versione: 29/04/2011)
- Applicazione delle condizioni generali
1.1 Ai sensi dell’art. 310 I del BGB (Codice Civile Tedesco), le presenti condizioni generali si applicano a tutte le forniture, prestazioni e offerte di POS TUNING GmbH (di seguito in breve: POS).
1.2 Se offerte, conferme d’ordine o altre lettere della parte contraente fanno riferimento a condizioni proprie, queste vengono espressamente rifiutate. Questo vale anche se le prestazioni vengono fornite alla parte contraente in considerazione di condizioni contrastanti o divergenti della parte contraente.
1.3 Questi termini e condizioni si applicano anche a tutti i contratti futuri senza ulteriori accordi espliciti.
1.4 La lingua del contratto è il tedesco. In caso di dichiarazioni multilingue, la natura e la portata del servizio saranno determinate, in caso di dubbio, esclusivamente a partire dal testo tedesco.
- Stipula del contratto
2.1 Il contratto si ritiene concluso con l’accettazione scritta di un’offerta, la firma di un contratto o la conferma scritta di un ordine da parte di POS.
2.2 Qualsiasi altro accordo o clausola accessoria stipulata tra le parti per l’esecuzione del contratto deve, in linea di principio, essere stipulato per iscritto. Gli accordi verbali devono essere dimostrati dalla parte che vi fa affidamento.
2.3 Nella misura in cui POS si avvalga di terzi per la fornitura dei servizi offerti, questi non diventano parte contraente a meno che ciò non sia espressamente indicato per iscritto.
- Oggetto della prestazione/Trasferimento del rischio
3.1 Il contratto esistente ai sensi del punto 2.1 definisce in modo vincolante l’oggetto e la portata della prestazione.
3.2 Senza un altro accordo, tutte le prestazioni di POS sono effettuate franco fabbrica.
3.3 Il costo dell’imballaggio per il trasporto, del trasporto e di un’eventuale assicurazione per il trasporto concordata è a carico della parte contraente.
3.4 Se la merce viene spedita su richiesta della parte contraente, il rischio di perdita accidentale o di deterioramento accidentale della merce passa al partner contrattuale al momento della spedizione, al più tardi nel momento in cui lascia lo stabilimento/magazzino. Ciò si applica indipendentemente dal fatto che la merce venga spedita dal luogo di pagamento o da chi sostiene le spese di trasporto.
3.5 Gli imballaggi per il trasporto e tutti gli altri imballaggi conformi alle norme sugli imballaggi non saranno ritirati, ad eccezione dei pallet di scambio. La parte contrattuale è responsabile dello smaltimento dell’imballaggio.
3.6 Se la parte contraente intende determinare o influenzare la scelta del trasportatore o delle condizioni di trasporto (ordine di routing), deve notificarlo a POS al momento della conclusione del contratto.
3.7 I vizi non significativi non giustificano il rifiuto del prodotto. Le consegne parziali sono ammesse e accettate come adempimento parziale della parte contraente.
3.8 Le piccole differenze rispetto alla quantità ordinata sono previste dal contratto per quanto riguarda la portata della prestazione. In ogni caso, la differenza non deve superare il 10%. L’importo della fattura viene aumentato o ridotto di conseguenza.
- Prezzi e ritardi nell’accettazione
4.1 La consegna sarà sempre fatturata ai prezzi in euro validi al momento della conclusione del contratto e sarà soggetta all’imposta sul valore aggiunto valida il giorno della prestazione. Se la prestazione ha luogo più di quattro mesi dopo la conclusione del contratto e questo si basa su circostanze della sfera del partner contrattuale, i prezzi validi il giorno della prestazione sono usati come base.
4.2 In caso di dubbio, il prezzo si riferisce esclusivamente all’ambito concordato per iscritto, in caso del corretto svolgimento. I costi aggiuntivi che si basano su circostanze di cui POS non è responsabile saranno addebitati separatamente. Ciò vale in particolare per le consegne successive, parziali o a chiamata richieste dal partner contrattuale, per i lavori preparatori e le prove su richiesta del cliente, nonché per l’imballaggio, la consegna e l’assicurazione della merce a regola d’arte.
4.3 Se la parte contraente non accetta la consegna che gli viene offerta, è in ritardo di accettazione. Ciò vale anche se la merce gli viene offerta verbalmente da POS e la parte contraente aveva precedentemente dichiarato il suo rifiuto di accettare la merce. Un’offerta della merce è necessaria per POS se viene omesso un atto di cooperazione dovuto dalla parte contraente o se circostanze altrimenti attribuibili alla sfera di influenza della parte contraente non si verificano in tempo utile prima della data di consegna concordata.
4.4 Durante il periodo di ritardo, la responsabilità di POS è limitata ad un’intenzionalità e ad una negligenza grave, mentre il rischio è trasferito alla parte contraente. In questo caso, POS ha il diritto di chiedere il rimborso delle spese supplementari derivanti dal ritardo nell’accettazione. Ciò comprende, in particolare, i costi di magazzinaggio, che vengono applicati quotidianamente a tassi commerciali. Le parti possono dimostrare che l’importo è superiore o inferiore.
4.5 Dopo un preavviso, POS può vendere i beni per conto della parte contraente sul mercato libero attraverso un intermediario commerciale pubblicamente autorizzato o farli mettere all’asta da una persona autorizzata a tenere aste pubbliche. Per tutti gli altri aspetti, si applicano le disposizioni di legge.
- Condizioni di pagamento
5.1 Il pagamento deve essere effettuato non appena POS ha effettuato il servizio in modo corretto, al più tardi al raggiungimento dell’obiettivo di pagamento concordato. Lo sconto è concesso solo in caso di esplicito accordo scritto.
5.2 Se un termine di pagamento non è stato esplicitamente convenuto, il ritardo si verifica entro 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte della contraente. Ai fini del calcolo dell’inizio del ritardo, la fattura si considera ricevuta dalla parte contraente 3 giorni dopo l’invio della fattura. L’onere della prova per la spedizione è a carico di POS.
5.3 In caso di ritardo, la parte contraente è tenuta a risarcire i danni subiti. Qualora non sia dimostrato un danno maggiore, l’importo della fattura deve essere remunerato a un tasso superiore dell’8% al tasso di base della BCE. In caso di ritardo, POS ha il diritto di cessare tutte le attività in corso. Allo scadere di un ulteriore termine di pagamento, POS ha anche il diritto di recedere dal contratto e di chiedere il risarcimento dei danni per inadempimento.
5.4 In linea di principio, il pagamento deve essere effettuato in euro in contanti o meno. Il deposito di cambiali, assegni o accettazioni è ammesso come pagamento solo dopo l’accreditamento sul conto di POS.
5.5 Sono escluse la ritenuta o la compensazione, a meno che il credito che deve essere compensato non sia incontestato o accertato con sentenza passata in giudicato.
- Durata della prestazione
6.1 La data di consegna concordata è considerata rispettata, la predisposizione per la presa in consegna è avvenuta o la merce è stata consegnata al trasportatore. I ritardi nel trasporto delle merci non sono imputabili a POS. Un acquisto a prezzo fisso ai sensi dell’art. 376 del Codice commerciale tedesco (HGB) è considerato esistente solo se il cliente fa espressamente presente di non essere più interessato alla fornitura dopo la scadenza del termine di consegna o se la parte contraente dimostra che ciò avrebbe dovuto essere riconosciuto dal punto di vista di POS a causa di circostanze evidenti.
6.2 Le date di consegna o di completamento concordate perdono la loro validità se le approvazioni, le liberatorie, i documenti o altri materiali che devono essere forniti dal partner contrattuale e necessari per l’attuazione non arrivano a POS in tempo utile. POS non risponde di ritardi nella consegna o nei termini di esecuzione causati dalla parte contraente o dovuti a incidenti, forza maggiore o scioperi, né dà diritto al partner contrattuale di recedere dal contratto. In questo caso, la parte contraente di fa carico di tutti i danni derivanti dal ritardo.
6.3 POS è responsabile per il ritardo e l’impossibilità in conformità con le disposizioni di legge, comprese le norme divergenti sul risarcimento dei danni in conformità con le presenti Condizioni. Il risarcimento per il ritardo è limitato al danno prevedibile fino a un importo dello 0,5% del valore dell’ordine per ogni giorno di ritardo, tuttavia fino a un massimo del 5%.
- Garanzia per vizi
7.1 Se l’acquisto è una transazione commerciale per entrambe le parti, la parte contraente deve ispezionare la merce al momento del ricevimento, nella misura in cui ciò sia fattibile nel corso dell’ordinaria amministrazione, e, se si manifesta un difetto, comunicarlo immediatamente a POS. In caso di mancata notifica da parte della parte contraente, il prodotto si considera autorizzato, a meno che non si tratti di un difetto che non sia stato individuato durante l’ispezione. In tutti gli altri aspetti si applicano gli artt. 377 e seguenti del Codice commerciale tedesco (HGB).
7.2. POS riparerà o, a sua scelta, sostituirà tutte quelle parti per le quali il Partner Contrattuale dimostri entro il periodo di garanzia che sono difettose a causa di una circostanza verificatasi prima del trasferimento del rischio. Se la parte contraente non dà a POS la possibilità di convincersi del difetto, in particolare se non mette immediatamente a disposizione, su richiesta, la merce rifiutata o campioni della stessa sul luogo di adempimento, tutti i diritti di garanzia per difetti decadono. Se la prestazione supplementare o l’eliminazione dei difetti fallisce due volte, l’acquirente ha il diritto di chiedere, a sua discrezione, una riduzione del compenso o la rescissione del contratto.
7.3 A meno che POS non abbia specificato altri periodi di garanzia, i reclami basati su difetti nella consegna della merce cadono in prescrizione 12 mesi dopo il trasferimento del rischio.
7.4 Non esistono ulteriori rivendicazioni, i diritti di risarcimento danni dovuti alla garanzia per i difetti esistono solo nell’ambito di queste condizioni generali.
- Risarcimento danni
8.1 POS risponde delle violazioni contrattuali che comportano lesioni alla vita, all’incolumità fisica o alla salute, nonché dei danni soggetti a responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto in conformità alle disposizioni di legge. POS risponde di altre violazioni degli obblighi, compresi i danni conseguenti causati da un difetto, solo nell’ambito delle disposizioni di legge e con riserva di ulteriori disposizioni in caso di dolo o colpa grave.
8.2 POS risponde anche dei danni, compresi i danni conseguenti causati da un difetto, in caso di negligenza lieve per la violazione di un obbligo contrattuale che si riferisce alla prestazione principale, che determina essenzialmente lo scopo del contratto o che rende possibile l’esecuzione del contratto in primo luogo. In questi casi, tuttavia, la richiesta di risarcimento è limitata al danno prevedibile al momento della conclusione del contratto fino all’importo del valore dell’ordine.
8.3 Nella misura in cui la responsabilità di POS sia limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale dei dipendenti o di altri lavoratori, nonché dei rappresentanti o degli ausiliari.
- Articoli forniti
9.1 In nessun caso POS è responsabile dei difetti degli articoli forniti dalla parte contraente.
9.2 Il materiale che deve essere fornito dalla parte contraente deve essere consegnato franco consegna e libero da qualsiasi diritto di terzi. POS non ha l’obbligo di ispezionare la merce per assicurarsi che sia priva di difetti e in buone condizioni. I beni di terzi sono immagazzinati non assicurati a rischio del proprietario. Qualsiasi assicurazione necessaria deve essere stipulata dal proprietario.
- Riserva di proprietà
10.1 POS conserva la proprietà della merce consegnata fino al completo pagamento. La riserva di proprietà vale anche fino all’adempimento di tutti i crediti, compresi quelli futuri e condizionati, derivanti dal rapporto d’affari, tra POS e la parte contraente.
10.2 La parte contraente non ha il diritto di trasferire la proprietà dei beni a titolo di garanzia o di dare in pegno i beni, ma ha il diritto di vendere i beni con riserva di proprietà nel corso dell’ordinaria amministrazione. La parte contraente cede a POS i diritti che ne derivano nei confronti dei suoi partner commerciali. La parte contraente si riserva la proprietà condizionale della merce che gli spetta nei confronti dei suoi clienti fino a quando questi ultimi non abbiano pagato interamente il prezzo d’acquisto. Su richiesta di POS, comunica ai debitori i crediti ceduti.
10.3 Se la merce viene trattata o lavorata dalla parte contraente, la riserva di proprietà si estende anche a tutto il nuovo oggetto. POS acquisisce la comproprietà della frazione corrispondente al rapporto tra il valore della sua merce e quello della merce consegnata dalla parte contraente. In questo caso, la parte dei crediti derivanti dalla vendita assegnata a POS sarà misurata in base a questa frazione.
10.4 POS può notificare la cessione ai debitori e ha il diritto di far valere la riserva di proprietà senza recedere dal contratto.
10.5. Se il valore di tutte le garanzie esistenti per la parte contraente supera i crediti esistenti di oltre il 10% su base continuativa, POS, a sua discrezione, svincolerà le garanzie su richiesta della parte contraente.
- Modifica della base giuridica/Conseguenze giuridiche
11.1 Se le circostanze essenziali in cui il servizio deve essere fornito cambiano in seguito e se l’importanza economica o il contenuto del servizio è irragionevolmente cambiato per entrambe le parti, o se ciò comporta effetti così significativi sul funzionamento di POS che l’adesione al contratto originale è irragionevole, è possibile richiedere un adeguamento del contratto.
11.2 Se un adeguamento non è possibile o se l’esecuzione dell’ordine diventa successivamente impossibile, le parti possono recedere dal contratto. Non sussistono richieste di risarcimento danni della parte contraente a causa di un tale recesso.
11.3 Se la parte contraente presenta istanza di insolvenza o se POS viene a conoscenza in altro modo di un sovraindebitamento o di un’insolvenza imminente, POS ha anche il diritto di recedere dal contratto.
11.4 Se POS ha il diritto di recedere dal contratto, POS può anche chiedere il risarcimento dei danni al posto della prestazione, a condizione che il motivo del recesso provenga dalla sfera della parte contraente, indipendentemente da chi ha dichiarato il recesso.
11.5 La richiesta di risarcimento danni in luogo della prestazione può essere fissata ad un tasso forfettario fino al 25% del prezzo d’acquisto concordato. POS o la controparte possono dimostrare che si è verificato un danno maggiore o minore.
- Diritti di proprietà intellettuale e industriale, riservatezza
12.1 Le informazioni fornite alla parte contraente, così come i modelli, i disegni, le bozze e gli altri modelli, indipendentemente dal fatto che siano originali o copie, rimangono di proprietà di POS, sono soggetti al diritto d’autore o sono trattati in altro modo come segreti aziendali. Sono destinati esclusivamente all’uso proprio del cliente e non possono essere utilizzati per altri scopi, riprodotti o trasmessi a terzi o divulgati in altro modo. Questo obbligo continuerà a sussistere anche dopo la cessazione del presente contratto, nel qual caso i modelli dovranno essere restituiti immediatamente. In caso di dubbio, il trasferimento di questi modelli in cambio di un pagamento sarà fatto come remunerazione per lo sforzo di creazione e non come considerazione per la concessione permanente di proprietà e/o diritti d’uso.
12.2 In caso di dubbio, POS concede alla parte contraente solo un diritto d’uso non esclusivo sulle soluzioni da creare nell’ambito di un ordine. Un diritto esclusivo di utilizzo è concesso solo nella misura in cui sia indispensabile per l’esecuzione di un ordine. La portata del diritto esclusivo di utilizzo, compresa la limitazione temporale e geografica, è anche determinata in base a ciò che è necessario per l’adempimento dell’ordine di creazione sottostante. Il punto di partenza per la determinazione delle parti è ciò che è oggettivamente previsto, tenendo conto degli obblighi nella relazione reciproca.
12.3 La parte contraente garantisce che tutti i materiali da essa forniti sono liberi da diritti di proprietà di terzi e, in particolare, che l’utilizzo di tali materiali non viola nessun brevetto, licenza o altri diritti di proprietà di terzi. La parte contraente esonera POS per le rivendicazioni di terzi derivanti da qualsiasi violazione dei diritti di proprietà industriale, a meno che non possa evitare i danni e tutti gli altri costi ottenendo una licenza. L’obbligo di esonero si riferisce anche a tutte le spese sostenute da POS per o in relazione al reclamo da parte di terzi. Il periodo di prescrizione per queste rivendicazioni è di dieci anni, a partire dalla conclusione del rispettivo contratto.
- Identificativo nel proprio interesse
POS ha il diritto di utilizzare il contatto commerciale come riferimento per la propria presentazione pubblicitaria e di fare pubblicità nel proprio interesse realizzando progetti individuali. Questo include il diritto di usare e pubblicare foto e schizzi di progettazione di ordini completati con successo come progetti di riferimento per nuovi clienti oppure su opuscoli e sul sito web. POS si riserva il diritto di apporre una nota del produttore e il numero di commissione sull’articolo consegnato.
- Prescrizione
Tutte le rivendicazioni contro POS cadono in prescrizione nei confronti delle aziende ai sensi dell’art. 310, par. 1 del Codice civile tedesco (BGB), salvo promesse esplicite o pubblicitarie, in linea di principio dopo un anno dall’inizio del periodo di prescrizione ordinario dipendente dalla conoscenza dell’art. 199 (1) del Codice civile tedesco (BGB). Inoltre, la prescrizione si applica secondo le disposizioni di legge.
- Luogo di prestazione e foro competente
15.1 Il luogo di prestazione e di pagamento è la sede di POS.
15.2 Il foro competente esclusivo per le controversie in materia di assegni nelle transazioni commerciali è il tribunale di prima istanza o distrettuale di Bielefeld. Lo stesso vale se la parte contraente soddisfa i requisiti dell’art. 38, par. 2 del ZPO (Codice tedesco di procedura civile) e non ha un foro competente in Germania.
15.3 Si applica esclusivamente al diritto tedesco, ad eccezione del diritto internazionale privato. Non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
- Inefficacia delle clausole
Qualora una delle clausole di cui sopra è o diventa inefficace, le condizioni inefficaci devono essere sostituite da disposizioni che si avvicinano maggiormente allo scopo economico del contratto, con la dovuta considerazione degli interessi di entrambe le parti.